La riduzione o l’esonero dalla contribuzione ENPAPI possono essere chiesti al momento dell’iscrizione (compilando l’apposita sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (disponibile a fondo pagina). Al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la copia di un documento d’identità.
I soggetti interessati dalla RIDUZIONE del Contributo Soggettivo
Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:
- gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
- gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
- gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età);
- gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all’Ente.
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili. Le riduzioni si applicano solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.
A partire dal 2012, possono ottenere la riduzione del 50% dell’aliquota ordinaria di calcolo del contributo soggettivo dovuto gli iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico. Costoro, inoltre, hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo e l’esonero dal contributo integrativo minimo. Per ottenere tale agevolazione è necessario comunicare all’Ente la titolarità del trattamento pensionistico con la compilazione del modulo appositamente predisposto (tale comunicazione non deve essere effettuata da coloro i quali siano titolari di pensione erogata da Enpapi).
I soggetti interessati dall’ESONERO dei Contributi Minimi
Possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del tempo pieno.
Il professionista che svolge contestuale attività di lavoro dipendente, in base all’orario di lavoro svolto, potrà ottenere:
- esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di part-time con orario da 50,1% a 99%
- esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti.
Come funziona
L’ufficio valuta la sussistenza dei requisiti e la documentazione prodotta dall’interessato e, se necessario richiede le opportune integrazioni; successivamente la domanda viene sottoposta al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa delibera.
Invio della Documentazione
- Le domande devono essere inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo: entrate@pec.enpapi.it
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Via Alessandro Farnese, 3
00192 – ROMA
- oppure può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente.